Analizziamo come è possibile che il personale ATA, rischia di veder “bruciate” le proprie ferie durante l’anno scolastico
Tutti i lavoratori, di qualsiasi fascia appartengano, che siano avvocati, ingegneri, magistrati o semplicemente operai, meritano giustamente le meritate ferie o almeno un periodo di riposo. Ma in Italia, pare che non tutti i dipendenti pubblici pare siano uguali.
Scatta spontanea una domanda: come bisogna coprire i prefestivi? Le modalità per “coprire” i prefestivi vanno individuate nei contratti di istituto. Una determinata giornata di “festa” andrà coperta con una giornata di lavoro, nel periodo di ferie, che deve essere considerato come giorno di lavoro straordinario.
Per giorni “prefestivi” s’intendono quelli immediatamente precedenti le domeniche (sabati) e le festività civili e le religiose. Fatta eccezione per condizioni di maggior favore previste dai contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali o aziendali) le giornate prefestive non vengono equiparate a livello economico – normativo alle festività.
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Ma se queste giornate non stesse non coincidano con la domenica o con un altro giorno festivo, il trattamento economico è identico a quello dei giorni feriali potenzialmente lavorabili, sia pure con le distinzioni sopra citate tra lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o in base alle ore lavorate.
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Inoltre c’è la norma emessa dall’articolo 13 del CCNL scuola: Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
L’articolo sostiene sempre che la fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
Ma quando è possibile applicare l’articolo 1256 del codice civile? Iniziamo col dire che l’articolo 1256 del codice civile, si divide in 2 commi: il comma numero 1 dice che “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
Il comma numero 2 invece sostiene che “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.
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