Si viola la privacy pubblicando provvedimenti di licenziamento sul sito scolastico, ecco il caso di un docente
La privacy è tutelata da precise norme e leggi nazionali che si rifanno alle Direttive europee in proposito. Le amministrazioni pubbliche, come del resto i privati, sono tenute al rispetto dalla normativa in materia. In caso contrario rischiano di commettere atti illegittimi passibili di sanzioni.
La scuola non fa eccezione ed è tenuta, nelle sua strutture amministrative, al rispetto delle leggi che regolano e tutelano la privacy degli studenti quanto quella del personale dipendente. Non è materia da poco, esistono delle specifiche linee guida sul trattamento dei dati personali dei dipendenti in ambito pubblico e sulla loro pubblicazione sul web, anche se contenuti in atti amministrativi, per finalità di pubblicità e trasparenza.
Pubblicare sul web i dati personali di un docente licenziato viola la privacy
Il caso è di qualche tempo fa. Una scuola ha pubblicato sull’albo pretorio del suo sito istituzionale i dati personali di un docente (nome, cognome, data di nascita) licenziato a seguito dalla sua esclusione dalla procedura concorsuale per mancanza di requisiti. I dati erano corredati dai provvedimenti presi nei confronti del docente dall’Ufficio regionale scolatico di riferimento.
Secondo la scuola la pubblicazione sul sito dei dati personali dell’insegnante era necessaria alla sua individuazione, inevitabile per “raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione dei provvedimenti“. Sulla questione si è espresso il Garante alla Privacy alla fine di ottobre con l’atto numero 335.
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Ebbene non esiste alcuna disposizione di legge che obblighi alla pubblicazione di provvedimenti di licenziamento del personale scolastico, anche nel caso di esclusione da un concorso per mancanza dei requisiti richiesti. Non ci sono norme che rendano legittima la pubblicazione di un atto di licenziamento. Sono pubblicabili dalle scuole solo le graduatorie finali con i vincitori e gli idonei non vincitori, non gli esclusi e né i provvedimenti di esclusione.
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In questo caso, secondo il Garante, nella pubblicazione on line del provvedimento “si applicano tutti i limiti previsti dalla normativa al fine di non diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti.” Cosa che evidentemente la scuola in questione non ha eseguito, pubblicando il provvedimento di rescissione del contratto senza anonimizzare i dati personali contenuti nel documento. Inevitabile la rimozione dal sito web della scuola del documento di licenziamento.