Tante novità e cambiamenti, ma ecco tutto quello che bisogna sapere se volete anche voi presentare una domanda MAD? Continuate per scoprirlo.
Avete mai sentito parlare delle domande MAD? Ecco tutto quello che vi serve sapere, come richiederle e soprattutto chi può farlo: scopriamolo insieme.
La prima cosa che bisogna capire e di cosa parliamo quando diciamo “MAD” e le sue domande, così da comprendere meglio come muoverci e soprattutto come gestirci.
Ebbene, in realtà stiamo parlando delle cosiddette domande di messa a disposizione: vale a dire quale un aspirante insegnante si mette a disposizioni di determinati istituti scolastici per ricevere un istanza, e per tanto per ricevere (e ovviamente accettare) una proposta di supplenza. Capito questo, adesso, vediamo però cosa bisogna sapere quando facciamo riferimento a queste domande: per scoprirlo, continuate a leggere insieme a noi.
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Come abbiamo detto, con MAD intendiamo la messa a disposizione di domande per vedersi attribuite delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici. In particolare, si parla di queste domande a seguito di un esaurimento delle graduatorie di istituto di quella che è la scuola che interessa all’aspirante in questione o quella più vicina. Ma soprattutto, sono domande rivolte sono a supplenze momentanee, dovute magari a casi di malattia, maternità, infortuni e altro. Scopriamo adesso come fare per poter presentare domanda: secondo l’OM 112/2022 per poter fare domanda bisogna essere un aspirante non incluso in nessuna graduatoria della stessa o anche di altra provincia.
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Inoltre, per richiedere una MAD, bisogna presentare il proprio titolo di studio, eventuali CFU aggiuntivi o necessari per parteciparti al concorso e gli estremi del proprio titolo di abilitazione. Ora, in conclusione, specifichiamo che di solito infatti il dirigente tende a dare la supplenza a chi ha fornito la propria disponibilità e non è presente in nessuna graduatoria, individuando inoltre tra docenti abilitati e chi è invece solo specializzato. Successivamente, passa a scegliere tra chi ha il titolo di studio necessario e chi invece lo sta ancora conseguendo. Una volta, infine, ottenuta la supplenza, l’aspirante è sottoposto a quegli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM: come, ad esempio, l’impossibilità di completare il proprio orario in scuole di province diverse.
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